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Aree di crisi industriale complessa: gli interventi sulla CIG

13 Giugno 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il governo ha anche esteso il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore della moda (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 12 giugno 2025, n. 131).

Nell’ambito di un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle crisi industriali, tra le quali lo stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, il Consiglio dei ministri del 12 giugno è intervenuto in materia di Cassa integrazione guadagni (CIG).

In particolare, per il 2025 e il 2026, l’impresa operante in un’area di crisi industriale complessa viene esonerata dal pagamento degli oneri aggiuntivi della CIG straordinaria in capo al datore di lavoro. Tuttavia, l’esonero non spetta in caso di avvio di una procedura di licenziamento collettivo.

Si interviene anche in favore di imprese appartenenti a gruppi di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberi e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l’estensione della cassa integrazione straordinaria ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1.000 (a oggi definita solo per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro.

 Peraltro, viene ampliata la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi prevedendo:

– la possibilità di autorizzare, per il 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per massimo 6 mesi (non prorogabili), qualora vi siano concrete possibilità di rapida cessione dell’azienda e di riassorbimento occupazionale;
– la decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale del lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria (per crisi aziendale), in caso di rifiuto di frequenza di un corso di formazione/riqualificazione o di frequenza irregolare o nel caso di rifiuto dell’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Sono poi stanziati ulteriori 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a integrazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, per la misura di sostegno al reddito (pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi nell’arco del triennio) prevista in favore dei lavoratori dipendenti, sospesi o impiegati a orario ridotto nelle aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata e sottoposte all’amministrazione giudiziaria.

A tutela dei lavoratori del settore della moda, viene disposta l’estensione per un massimo di 12 settimane (nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025) dell’intervento di integrazione salariale riconosciuto dall’INPS ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nel settore moda.

Infine, in alternativa all’anticipazione dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro, viene consentito a quest’ultimo di poter richiedere all’INPS il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, senza dover dimostrare la sussistenza di comprovate difficoltà finanziarie.

 

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